tag:blogger.com,1999:blog-52439193765292830052024-03-13T20:47:13.020-07:00COSTITUZIONE ITALIANAJuliohttp://www.blogger.com/profile/04993776927485589515noreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-5243919376529283005.post-80763482483772102222010-10-29T22:04:00.000-07:002010-10-31T10:11:01.483-07:00Costituzione italiana commentataLa struttura della Costituzione italiana<br /><br />La Costituzione italiana, composta da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali, è divisa in due parti, precedute dai principi fondamentali e seguite dalle disposizioni transitorie e finali.<br /><br /><br /><span style="color:#33cc00;"><span style="color:#009900;">PRINCIPI FONDAMENTALI</span><br /></span>ARTT. 1-12<br />contengono i principi che ispirano tutta la Costituzione<br /><br />PARTE PRIMA<br /><span style="color:#009900;">DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI</span><br />ARTT. 13-54<br />contengono le regole fondamentali sui rapporti Stato/cittadini, quindi delineano la forma di Stato<br /><br /><span style="color:#009900;">PARTE SECONDA<br />ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA<br /></span>ARTT. 55-139<br />contengono le regole sui principali organi dello Stato, quindi delineano la forma di Governo<br /><br /><span style="color:#009900;">DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</span><br />18 articoli<br />contengono le norme per il passaggio dalla vecchia alla nuova Costituzione<br /><br /><a href="http://costituzioneitaliana-baldomar.blogspot.com/p/articolo-1-della-costituzione-italiana.html"><span style="font-size:130%;">Articolo 1 della Costituzione italiana</span></a><span style="font-size:130%;"> </span><br /><br /><span style="font-size:130%;">L’articolo 1 fissa in modo solenne il risultato del REFERENDUM del 2 giugno 1946: l'Italia è una REPUBBLICA.I caratteri che distinguono la forma REPUBBLICANA da quella MONARCHICA sono soprattutto due:</span><br /><br /><span style="font-size:130%;">L’elettività<br />La temporaneità delle cariche pubbliche. </span><br /><span style="font-size:130%;"></span><br /><span style="font-size:130%;">L’accesso ad esse non avviene per ereditarietà e per appartenenza dinastica, ma, appunto, per elezione, e la durata in carica non può mai essere vitalizia (se si esclude il caso particolare dei pochi senatori a vita) ma limitata ad un tempo fissato dalla legge, si tratti del Sindaco di un piccolo Comune o del Presidente della Repubblica.</span><br /><span style="font-size:130%;"></span><br /><span style="font-size:130%;">Diventa chiaro, in questo modo, anche il significato etimologico della parola repubblica: lo Stato non è un patrimonio familiare e dinastico che si possa trasmettere ereditariamente come un bene qualsiasi, ma è invece una "res publica", appunto una cosa di tutti."Coloro che sono temporaneamente chiamati a svolgervi un importante ruolo di direzione politica non ne sono i proprietari, ma i servitori."</span><br /><span style="font-size:130%;"></span><br /><span style="font-size:130%;">E, per converso, i governati non sono sudditi, ma cittadini che devono essere messi in condizione di esercitare la loro sovranità.Per questo l’articolo 1 stabilisce il carattere democratico della repubblica.Con esso, conformemente all’etimologia del termine democrazia (dal greco: demos, popolo e kratìa, potere), si intende che la sovranità, cioè il potere di comandare e di compiere le scelte politiche che riguardano la comunità, appartiene al popolo.</span><br /><span style="font-size:130%;"></span><br /><span style="font-size:130%;">È naturale che un simile ruolo non possa essere esercitato in forma arbitraria.L’inciso “nelle forme e nei limiti della Costituzione” sta a indicare proprio questo fatto.</span><br /><span style="font-size:130%;"></span><br /><span style="font-size:130%;">Più precisamente, l’esercizio effettivo della sovranità popolare avviene in varie forme, specie il diritto di voto (art. 48 Cost.), mediante il quale ogni cittadino sceglie i propri rappresentanti a cui viene delegata non la sovranità, ma la cura effettiva degli affari pubblici.</span><br /><span style="font-size:130%;"></span><br /><span style="font-size:130%;">Il modello appena delineato prende perciò il nome di democrazia rappresentativa e deve essere tenuto distinto da quello della cosiddetta democrazia diretta, che di fatto può essere praticato soltanto in comunità molto piccole.</span><br /><span style="font-size:130%;"></span><br /><span style="font-size:130%;">Mentre nel primo caso, proprio delle grandi democrazie moderne, il cittadino è rappresentato dagli eletti, nel secondo caso l’esercizio della sovranità è diretto e non richiede il meccanismo della delega e della rappresentanza.</span><br /><span style="font-size:130%;"></span><br /><span style="font-size:130%;">Se ne può avere un esempio nella democrazia ateniese del V secolo a.C., purché non si dimentichi che la diretta partecipazione di tutti gli uomini liberi agli affari dello Stato era resa possibile anche dall’esclusione legale delle donne, degli schiavi e degli stranieri da ogni forma di attività politica.</span><br /><br /><span style="font-size:130%;"><strong>Una Repubblica fondata sul lavoro </strong>Il primo articolo sottolinea in modo particolare, oltre l'identità repubblicana dello Stato, come la <strong>Nazione sia fondata sul lavoro</strong>.</span><br /><span style="font-size:130%;"></span><br /><span style="font-size:130%;">Prima di arrivare alla forma tuttora vigente, vennero esposte varie proposte. La prima, presentata dal deputato Mario Cevolotto ometteva la formula "...fondata sul lavoro" e venne presentata il 28 novembre </span>1946<span style="font-size:130%;">. Questa, però, non piacque alla quasi totalità dei membri dell'Assemblea e venne definita algida e carente dei tratti precisi del nascente Stato Italiano. <strong>Fu Aldo Moro a chiedere di inserire un riferimento al lavoro.</strong></span><br /><span style="font-size:130%;"></span><br /><span style="font-size:130%;">Palmiro Togliatti presentò una seconda proposta: "L'Italia è una Repubblica democratica di lavoratori". Ma anche questo emendamento venne bocciato.Ma fu il democristiano Amintore Fanfani a presentare la formula attuale che fu appoggiata dal Partito Comunista Italiano e dal Partito Socialista Italiano.</span><br /><span style="font-size:130%;"></span><br /><span style="font-size:130%;color:#333333;"><strong>L'articolo 1 della Costituzione Italiana venne approvato nella sua interezza il 22 marzo </strong></span><a title="1947" href="http://it.wikipedia.org/wiki/1947"><span style="font-size:130%;color:#333333;"><strong>1947</strong></span></a><span style="font-size:130%;color:#333333;"><strong> dando finalmente un'identità alla nascente Repubblica.</strong></span><br /><br /><strong>Articoli connessi</strong><br />Articolo: 48, 49, 71, 75Il Titolo IV della prima parte della Costituzione è dedicato ai rapporti politici.Esso definisce i diritti politici del cittadino, quelli cioè che garantiscono la sua effettiva partecipazione alla direzione politica del Paese, la sua concreta possibilità di concorrere, insieme agli altri cittadini, a determinare le scelte politiche del Comune, della Provincia, della Regione e dello Stato, in primo luogo, ma non soltanto, eleggendo i rappresentanti di tutte queste istituzioni.È soprattutto in questi articoli che trova effettiva applicazione il principio democratico della sovranità popolare stabilito dall’Articolo 1.Juliohttp://www.blogger.com/profile/04993776927485589515noreply@blogger.com0